Scuola: Vertenza diplomati magistrali in GAE

Data pubblicazione: Dec 22, 2017 7:40:48 AM

Prima nota di commento alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20.12.2017 sui diplomati magistrali a cura dell’Ufficio Legale della Flc Cgil

Con la decisione depositata in data 20.12.2017, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello proposto da alcuni diplomati magistrali affermando il principio in base al quale i diplomati magistrali ante 2001/2002 non avrebbero diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale decisione ha colto di sorpresa tutti gli operatori del diritto che fino ad oggi si sono occupati a vario titolo della questione. Infatti, sono migliaia i diplomati che, per effetto delle decisioni assunte e passate in giudicato in precedenza dal Consiglio di Stato, hanno ottenuto non solo l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ma anche la tanto attesa immissione in ruolo stipulando contratti a tempo indeterminato o in altri casi coprendo i posti vacanti mediante supplenze annuali.

Questa volta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che si era già espressa favorevolmente sia pur in sede cautelare sulla vicenda, ha smentito se stessa ed ha ritenuto di non condividere l’orientamento manifestato in occasione di diverse sentenze di merito che, in maniera uniforme, avevano già accertato la illegittimità dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE nella parte in cui non prevedevano la possibilità dei diplomati ante 2001/2002 di richiedere l’inserimento nelle suddette graduatorie.

Quali conseguenze?

Con riferimento alle posizioni seguite dall’Ufficio Legale Nazionale e, quindi, dinanzi alla giustizia amministrativa occorre rilevare come allo stato non vi siano sentenze di merito.

Tutti i ricorrenti che hanno aderito ai ricorsi avviati nell’estate del 2015 e del 2016 non hanno ancora una decisione di merito che li riguardi.

I ricorrenti che hanno proposto ricorso per la prima volta nell’estate 2017 sono in attesa della fissazione della udienza di sospensiva (in quanto il TAR ha rinviato l’udienza in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria).

Quindi, atteso che dovremo verificare come il TAR intenderà procedere per la calendarizzazione delle udienze di merito per i ricorsi 2015 e 2016 e di sospensiva per i ricorsi 2017, in ogni caso i ricorrenti che risulteranno in possesso di un provvedimento cautelare favorevole non potranno subire alcun pregiudizio fintanto che non sarà depositata la sentenza di merito. Ciò significa che gli stessi potranno continuare a permanere nelle GAE, ancorché con riserva e, quindi, ove già titolari di contratti a tempo determinato o indeterminato, a lavorare in forza di detti contratti fino alla decisione di merito del TAR.

Allo stesso modo a coloro che sono stati inseriti in GAE, ma che non hanno stipulato alcun contratto, si sconsiglia allo stato di procedere con ricorsi per ottemperanza dal momento che ci potrebbe essere il rischio che gli stessi fossero respinti in quanto i giudici del TAR potrebbero, sulla base della decisione dell’Adunanza Plenaria, decidere anche sul merito, intervenendo quindi in tempi brevi sulla vicenda e anticipando una giurisprudenza negativa.

Poiché le conseguenze, comunque, di questa decisione non potranno che essere drammatiche, con disparità di trattamento inevitabili anche tra gli stessi ricorrenti in quanto solo coloro che sono stati destinatari di pronunce giurisdizionali favorevoli passate in giudicato potranno essere inseriti in GAE definitivamente e quindi stipulare contratti di lavoro, occorre ipotizzare un percorso giudiziario che vada oltre i confini nazionali. Come Ufficio Legale nazionale stiamo, quindi, valutando ogni possibile azione a tutela dei diplomati magistrali, ivi compreso il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) per violazione dei principi affermati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Tale rimedio, però, sarà proponibile, salvo ulteriori approfondimenti, solo dopo che sarà completato l’iter giudiziario sia presso il TAR che presso il Consiglio di Stato.

Ovviamente quanto sopra non deve escludere un intervento al livello legislativo che oltre ad evitare un ulteriore contenzioso, potrebbe porre fino alla vicenda eliminando quelle disparità di trattamento tra ricorrenti ed evitando quindi il ricorso alla CEDU.

Vi daremo maggiori informazioni non appena vi saranno aggiornamenti.

Roma 21.12.2017